lunedì 27 giugno 2011

Secondo logica.


"Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco...all'assistenza morale e materiale" (Codice Civile)

Si ha: 
  • se é  necessario il marito DEVE pagare le spese (vitto, alloggio, vestiario, assistenza medico-sanitaria, ecc) a favore della moglie e viceversa;
  • le spese mediche possono essere (in parte) detratte dall'imposta da pagare;
  • la moglie NON ha imposta da pagare
quindi, secondo logica fiscale, 
  • il marito NON PUO' detrarre le spese dall'imposta che lui deve pagare.

Può però farlo se la moglie è fiscalmente a carico, ma

la moglie ha:
  • reddito troppo alto per comportare  pagamento d'imposta;
  • reddito troppo basso per essere fiscalmente a carico del marito;
quindi, secondo logica fiscale,
  • le spese mediche non possono essere detratte da nessuno perché è troppo ricca e troppo povera.

Quanto vale per le spese mediche vale anche per  le spese di ristrutturazione dell'
alloggio con un'eccezione: le spese possono essere detratte dal famigliare "convivente".
"Dal matrimonio deriva l'obbligo...alla coabitazione." (CC)
per cui:

  • si dovrebbe presumere che marito e moglie coabitano, siano cioè conviventi salvo dimostrare il contrario;
quindi, secondo la logica fiscale,
  • marito e moglie NON SONO CONVIVENTI anche se sono inseparabili ma non risultano anagraficamente residenti nello stesso Comune (magari uno a est e l'altro a ovest?).

"La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale." (CC)
Può tuttavia succedere che vivendo da pensionati sei mesi in A e sei in B la moglie consideri sua dimora abituale A e il marito B.
Uno non è nella sua residenza quando è in A, l'altra quando è in B, ma se avessero la stessa residenza ne sarebbero entrambi fuori o in A o in B dove non hanno medico, non possono votare, ecc.ecc.: peggio degli italiani all'estero o degli stranieri in Italia: un po' anacronistico con i mezzi di telecomunicazione attuali ma perfettamente consono alla logica statale.


Naturalmente anche per la tassa RAI vale la stessa logica:
  • la moglie residente in A è titolare dell'abbonamento RAI;
  • si porta un apparecchio in B (anche se non lo porta la RAI lo dà comunque per esistente);
quindi, secondo la logica fiscale,
  • NON è più lei la titolare dell'abbonamento per quell'apparecchio ma dev'essere il marito, ovviamente considerato non convivente, e si deve pagare un secondo canone.

"Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia." (CC)
per cui:

  • il marito può contare sul reddito della moglie e viceversa
quindi, anche secondo la logica fiscale,
  • il reddito familiare oltre il quale non si ha più diritto ad agevolazioni si calcola sommando i redditi dei coniugi, senza badare se sono fisicamente o anagraficamente conviventi.
È l'eccezione che conferma la regola, ovviamente rispettando la logica fiscale di adottare sempre la soluzione più favorevole al fisco e più onerosa per il contribuente: coerentemente  i limiti di reddito sono immutati dal 1993, indifferenti a inflazione e aumento del costo della vita.

Nel calcolo del reddito familiare eccezionalmente la logica fiscale coincide con la logica comune, ma ponendo 100 il limite di reddito familiare, si ha:
  • famiglia di due o tre persone con reddito familiare 102, pro-capite 51 o 34;
  • singolo con reddito familiare 99, pro-capite 99;
quindi, secondo logica fiscale,
  • il singolo ha diritto ad agevolazioni, gli altri no.
Per equità e tutela dei più deboli.
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Costituzione
ARTICOLO 29
1- La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Codice Civile.
ARTICOLO 143 Diritti e doveri reciproci dei coniugi.
Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.

ARTICOLO 143 bis Cognome della moglie.
La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze.


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