lunedì 22 febbraio 2016

Senza risposta

Mi sono rivolto all'URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) della Regione Piemonte e all'URP della Regione Liguria sperando di avere una risposta alle domande  in merito ad evidente contraddizione tra quanto specifica l'Agenzia delle Entrate nelle istruzioni per la compilazione del mod. 730 e quanto precisa l'ASL per la compilazione della dichiarazione per l'esenzione dalla tassa sanitaria (ticket). Il testo della mail inviata ai due Enti praticamente ricalca il dubbio già espresso nel precedente post .


In sintesi , nel caso di coniugi A e B non legalmente ed effettivamente separati con reddito lordo di 3151,99€ A e 33000,00€ B posso capire:

1.  A non è fiscalmente a carico di B per le detrazioni Irpef perché il reddito lordo di A supera 2840,81€ ma concorre al reddito familiare "indipendentemente dalla sua situazione reddituale" e A e B  non sono esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria in quanto il reddito familiare supera 36151,98€.
2.  Il reddito di A concorre al reddito familiare ma è da considerarsi a carico di B perché è " da  considerarsi a carico" " il coniuge non legalmente ed effettivamente separato indipendentemente dalla sua situazione reddituale"
3.  A non concorre al reddito familiare perché "Compongono il nucleo, le persone per le quali spettano le detrazioni per carichi di famiglia (familiari a carico)" e per A non spettano le detrazioni perché il suo reddito lordo supera 2840,81.

Considerato poi che per la P.A. non sono comunque "conviventi" i coniugi che hanno residenza in Comuni diversi, chiedo se conseguentemente sono da considerare "legalmente ed effettivamente separati" e i loro redditi non cumulabili.

Il caso ipotizzato si riferisce all'esenzione dalla tassa sanitaria (ticket) di due coniugi oltre i 65 anni di età, ma ovviamente vale anche per quella di un figlio di due giovani coniugi minore di sei anni.
Il problema riguarda anche le tanto publicizzate detrazioni per spese energetiche o di ristrutturazione che A non può fare perché incapiente e B perchè A non è a carico o anagraficamente "convivente".
Come sempre "piove sul bagnato": ottantaeuro e detrazioni vanno solo a chi ha sufficiente reddito.

Dalla Regione Liguria non ho avuto risposta mentre dalla Regione Piemonte  ho avuto  il consiglio di rivolgermi ad altro indirizzo della Regione (cosa che oggi ho fatto) oppure a  un CAF (che mi pare come se per risolvere dubbi religiosi il parroco mi consigliasse di rivolgermi alla perpetua).

Se, come penso, la risposta giusta è la n.1 si deve riconoscere che lo Stato considera l'unità familiare esistente quando la famiglia deve dare e inesistente quando deve avere, senza alcun senso di equità e coerenza si considerano "familiari" i ricavi e non i costi. Tutto questo senza badare al fatto che i limiti di reddito di riferimento sono stati calcolati più di venti anni fa e mai rivalutati. Anche ammettendo che fossero giusti, congrui ed equi allora non possono assolutamente esserlo oggi dopo che il costo della vita è aumentato più del 50%.

Ma, a quanto pare, di queste cose nessuno si preoccupa: magari cominceranno a preoccuparsene se e quando riguarderanno anche le unioni omosessuali, la famiglia e gli artt.29 e 31 della Costituzione non contano nulla.

Nessun commento:

Posta un commento