martedì 26 agosto 2014

Tasse sanitarie

Me l'aspettavo: per avere chiarimenti sulla tassa sanitaria (detta ticket, come si dice spending review, jobs act, Pàdoan, ecc.) da pagare all'ASL non ci si deve rivolgere all'ASL. Loro ti danno il modulo e ti mandano al CAF o al commercialista che decide per l'ASL cosa è giusto o sbagliato. Sono convinto che molte astrusità siano volute apposta per creare lavoro: quello di CAF, commercialisti, avvocati, magistrati. Lavori molto produttivi, di costi aggiuntivi.

Nel sito dell'ASL 2 savonese/contatti trovo:
Per informazioni, reclami, e segnalazioni scrivi a:
urep@asl2.liguria.it

È esattamente quello che cerco: l'ASL mi fornisce un servizio, vorrei dall'ASL informazioni circa l'obbligo o meno di pagare una tassa per il servizio che fornisce, reclamare per i criteri con cui viene stabilito quest'obbligo,  segnalare incongruenze e anacronismi delle norme come le capisco. E scrivo.

Riporto la corrispondenza.

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A: Ufficio Relazioni Pubblico
Oggetto: tassa sulle prestazioni sanitarie

Da quanto ne so, è esente dal pagamento della tassa sulle prestazioni del servizio sanitario pubblico (detta ticket) chi ha più di 65 anni e reddito familiare non superiore a 36151,98 euro.
Vorrei conferma che è tuttora valido un limite stabilito 20 anni fa, nel secolo scorso ai tempi della lira. Evidentemente se in base a non so quali valutazioni era stato ritenuto equo allora non lo può più essere dopo che l'indice del costo della vita è aumentato di oltre il 50% : o era sbagliato allora o lo è adesso. A parte il fatto che è ridicolo un limite di 36151,98 euro a molti anni dalla scomparsa della lira di cui quell'importo deriva al cambio di 1 euro per 1936,27 lire, se si vuole far pagare la tassa a un numero maggiore di persone sarebbe onesto dirlo apertamente fissando un limite in euro 2014 e non in lire 1993. Si preferisce invece non fare niente e aspettare subdolamente che il limite venga superato per effetto della semplice rivalutazione nominale delle pensioni cresciute a causa dell'inflazione anche se sicuramente in misura inferiore di essa: persone diventate oggettivamente più povere, più vecchie e più soggette a malattia sono considerate più ricche e indegne di continuare a beneficiare dell'esenzione.
Quel limite si riferisce a "reddito familiare" per cui, se non mi sbaglio, in una famiglia composta di marito e moglie nessuno dei due è esente se lo supera la somma dei loro redditi, cioè sono esentati dalla tassa solo se il loro reddito medio pro-capite è inferiore  a 18075,99 euro mentre per una persona singola o non sposata può arrivare a 36161,98 euro, ossia il doppio.
Da quello che ho capito il reddito suddetto è quello risultante dalla "denuncia dei redditi", la quale penso non comprenda redditi già assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta, come credo siano gli interessi su depositi bancari e simili.
Vorrei anche essere certo che il reddito familiare comprenda sempre anche quello del coniuge "non legalmente ed effettivamente separato" anche quando i due coniugi hanno residenza fiscale ed anagrafica diversa. È alquanto curioso che mentre non sono consentite detrazioni per spese sostenute dal coniuge considerato "non familiare convivente" in quanto con "residenza in Comune diverso" venga invece considerato il suo reddito come "reddito familiare" dei due coniugi quando si tratta di superare il limite per beneficiare di esenzioni dalle tasse sanitarie.
Dunque due persone che se non sposate  sarebbero esenti da tasse sanitarie perché nessuna delle due supera 36161,98 euro lordi annui, essendo marito e moglie le pagano entrambe e se una delle due non ha abbastanza reddito per beneficiare delle detrazioni ma abbastanza per non essere considerata a carico dell'altra  le spese per lei sostenute non saranno detraibili da nessuno dei due.
Nel mio caso specifico i dati sono i seguenti:
CUD 2014 a me intestato:              reddito lordo 30054,05 euro
CUD 2014 intestato amia moglie: reddito lordo    6409,13 euro
Residenza anagrafica e fiscale mia: Savona, Liguria
Residenza anagrafica e fiscale di mia moglie:  Piemonte
Il reddito di mia moglie non le consente di detrarre il detraibile di spese sanitarie e non le consente di essere considerata a mio carico per cui non posso detrarre il detraibile delle sue spese sanitarie.
Quanto sopra perché "Art. 29. La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. " e "Art. 31. La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi"?
Ringrazio per una cortese ed esauriente risposta.


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Egr. Sig. ..........,
le alleghiamo il modulo per autocertificazione dell'esenzione dal pagamento ticket per età e reddito contenente tutte le indicazioni utili, a carattare generale, che possono essere necessarie alla S.V.
Invece nello specifico di argomenti a carattere puramente fiscale e personale, la rimandiamo alla consultazione di un CAF o del Suo commercialista, essendo materia non di competenza A.S.L.

Cordiali saluti

                                     SEGRETERIA UREP - V. COLLODI - SAVONA




All. modulo per autocertificazione dell'esenzione 

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a:     Ufficio Relazioni Pubblico

Strano che norme che riguardano ASL e pagamenti all'ASL non siano competenza dell'ASL ma di estranei.
Saluti

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PS - Sarò antiquato, ma se non so a quanto vende i bagigi Giovanni solitamente lo chiedo a Giovanni.




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