"Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco...all'assistenza morale e materiale" (Codice Civile)
Si ha:
- se é necessario il marito DEVE pagare le spese (vitto, alloggio, vestiario, assistenza medico-sanitaria, ecc) a favore della moglie e viceversa;
- le spese mediche possono essere (in parte) detratte dall'imposta da pagare;
- la moglie NON ha imposta da pagare
- il marito NON PUO' detrarre le spese dall'imposta che lui deve pagare.
Può però farlo se la moglie è fiscalmente a carico, ma
la moglie ha:
- reddito troppo alto per comportare pagamento d'imposta;
- reddito troppo basso per essere fiscalmente a carico del marito;
- le spese mediche non possono essere detratte da nessuno perché è troppo ricca e troppo povera.
Quanto vale per le spese mediche vale anche per le spese di ristrutturazione dell'alloggio con un'eccezione: le spese possono essere detratte dal famigliare "convivente".
"Dal matrimonio deriva l'obbligo...alla coabitazione." (CC)
per cui:
- si dovrebbe presumere che marito e moglie coabitano, siano cioè conviventi salvo dimostrare il contrario;
- marito e moglie NON SONO CONVIVENTI anche se sono inseparabili ma non risultano anagraficamente residenti nello stesso Comune (magari uno a est e l'altro a ovest?).
"La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale." (CC)
Può tuttavia succedere che vivendo da pensionati sei mesi in A e sei in B la moglie consideri sua dimora abituale A e il marito B.
Uno non è nella sua residenza quando è in A, l'altra quando è in B, ma se avessero la stessa residenza ne sarebbero entrambi fuori o in A o in B dove non hanno medico, non possono votare, ecc.ecc.: peggio degli italiani all'estero o degli stranieri in Italia: un po' anacronistico con i mezzi di telecomunicazione attuali ma perfettamente consono alla logica statale.
Naturalmente anche per la tassa RAI vale la stessa logica:
- la moglie residente in A è titolare dell'abbonamento RAI;
- si porta un apparecchio in B (anche se non lo porta la RAI lo dà comunque per esistente);
- NON è più lei la titolare dell'abbonamento per quell'apparecchio ma dev'essere il marito, ovviamente considerato non convivente, e si deve pagare un secondo canone.
"Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia." (CC)
per cui:
- il marito può contare sul reddito della moglie e viceversa
- il reddito familiare oltre il quale non si ha più diritto ad agevolazioni si calcola sommando i redditi dei coniugi, senza badare se sono fisicamente o anagraficamente conviventi.
Nel calcolo del reddito familiare eccezionalmente la logica fiscale coincide con la logica comune, ma ponendo 100 il limite di reddito familiare, si ha:
- famiglia di due o tre persone con reddito familiare 102, pro-capite 51 o 34;
- singolo con reddito familiare 99, pro-capite 99;
- il singolo ha diritto ad agevolazioni, gli altri no.
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Costituzione
ARTICOLO 29
1- La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
Codice Civile.
ARTICOLO 143 Diritti e doveri reciproci dei coniugi.
Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.
ARTICOLO 143 bis Cognome della moglie.
La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze.
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